Il Decreto Milleproroghe, approvato dal Consiglio dei Ministri il 9 dicembre 2024, che dovrà essere convertito in legge, come ogni anno, ha previsto la proroga fino al 31 marzo 2025 dell’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie verso i consumatori finali.
Tale misura rappresenta una deroga all’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria.
La proroga era stata introdotta a seguito della richiesta del Garante per la Protezione dei Dati Personali, che ha evidenziato i rischi legati alla privacy, in particolare per il transito dei dati sensibili dei pazienti attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), in contrasto con il regolamento generale sulla protezione dei dati dell’Unione Europea, entrato in vigore il 25 maggio 2018.
La misura si applica ai professionisti sanitari, ad esempio:
- medici chirurghi e odontoiatri
- psicologi
- infermieri
- ostetriche/i
- tecnici sanitari di radiologia medica e di laboratorio biomedico
- ottici
- veterinari
- biologi
- tecnico audiometrista, audioprotesista, ortopedico, neurofisiopatologia, fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
- dietista
- igienista dentale
- logopedista
- podologo
- ortottista e assistente di oftalmologia
- terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
- tecnico della riabilitazione psichiatrica
- terapista occupazionale
- educatore professionale
- massofisioterapista
La normativa si applica a categorie quali aziende sanitarie, farmacie, medici e altre strutture accreditate per prestazioni sanitarie, in conformità ai commi 3 e 4 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014.
I professionisti e strutture elencati nella norma sono tenuti a inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati per la dichiarazione dei redditi precompilata (ai sensi del decreto legislativo n. 175/2014), ma non a emettere fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio, evitando così il rischio di violazione della privacy dei pazienti.
I medici e gli altri professionisti sanitari dovranno continuare a rilasciare ai pazienti la fattura cartacea oppure inviarla in qualsiasi formato elettronico (PDF via e-mail), a condizione che non passi attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).
Tuttavia, resta in vigore l’obbligo di emettere la fattura elettronica e ad inoltrarla tramite SdI se il committente non è una persona fisica (ad esempio, aziende o enti pubblici).
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