L’Agenzia delle Entrate, con risposta di interpello N. 54 del 13/02/2019, ha confermato che il cedolino mensile dei compensi erogati dall’ASL nel rapporto di convenzione non deve essere certificato da fattura elettronica.
Il sistema di certificazione di tali compensi continuerà come nel passato.
Per maggior completezza di riepiloga la previsione dell’art. 2 comma 1 del DM 31 ottobre 1974, tuttora in vigore:
Nei rapporti tra Medici generici e specialistici, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dalle ASL sostituisce la fattura di cui all’art. 21 DPR 633/1972. Tale documento deve contenere gli elementi e i dati indicati nel secondo comma del citato art. 21 ed essere emesso in triplice esemplare:
- il primo deve essere consegnato o spedito al professionista unitamente ai corrispettivi liquidati,
- il secondo consegnato o spedito all’ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto competente ai sensi dell’art. 40 del DPR 633/1972,
- il terzo conservato presso l’ASL.
L’Agenzia delle Entrate, con risposta di interpello N. 54 del 13/02/2019, ha confermato che il cedolino mensile dei compensi erogati dall’ASL nel rapporto di convenzione non deve essere certificato da fattura elettronica.
Il sistema di certificazione di tali compensi continuerà come nel passato.
Per maggior completezza di riepiloga la previsione dell’art. 2 comma 1 del DM 31 ottobre 1974, tuttora in vigore:
Nei rapporti tra Medici generici e specialistici, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dalle ASL sostituisce la fattura di cui all’art. 21 DPR 633/1972. Tale documento deve contenere gli elementi e i dati indicati nel secondo comma del citato art. 21 ed essere emesso in triplice esemplare:
- il primo deve essere consegnato o spedito al professionista unitamente ai corrispettivi liquidati,
- il secondo consegnato o spedito all’ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto competente ai sensi dell’art. 40 del DPR 633/1972,
- il terzo conservato presso l’ASL.
I Medici devono numerare in ordine progressivo i cedolini ricevuti ed annotarli, nell’ordine della loro numerazione, entro quindici giorni dalla data in cui ne sono venuti in possesso, nel registro delle fatture o nel registro dei corrispettivi.
I Medici devono numerare in ordine progressivo i cedolini ricevuti ed annotarli, nell’ordine della loro numerazione, entro quindici giorni dalla data in cui ne sono venuti in possesso, nel registro delle fatture o nel registro dei corrispettivi.
Add a Comment
You must be logged in to post a comment