Le fatture per prestazioni sanitarie dovranno essere documentate con fattura cartacea per tutto il 2025.
L’art. 3 co. 6 del DL 202/2024, come modificato in sede di conversione in legge, ha disposto la proroga per l’intero anno 2025 del divieto di fatturazione elettronica sancito dall’art. 10-bis del DL 119/2018.
Nella sua versione originaria la norma aveva previsto che il rinvio operasse soltanto fino al 31.3.2025.
Pertanto, fino al 31.12.2025 permane il divieto di emettere fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio (SdI), in capo ai:
- soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018);
- soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (l’art. 9-bis co. 2 del DL 135/2018 fa riferimento alle disposizioni di cui all’art. 10-bis del DL 119/2018, la cui efficacia è stata estesa all’intero anno 2025).
La misura si applica ai professionisti sanitari, ad esempio:
- medici chirurghi e odontoiatri
- psicologi
- infermieri
- ostetriche/i
- tecnici sanitari di radiologia medica e di laboratorio biomedico
- ottici
- veterinari
- biologi
- tecnico audiometrista, audioprotesista, ortopedico, neurofisiopatologia, fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
- dietista
- igienista dentale
- logopedista
- podologo
- ortottista e assistente di oftalmologia
- terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
- tecnico della riabilitazione psichiatrica
- terapista occupazionale
- educatore professionale
- massofisioterapista
La normativa si applica a categorie quali aziende sanitarie, farmacie, medici e altre strutture accreditate per prestazioni sanitarie, in conformità ai commi 3 e 4 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014.
I professionisti e strutture elencati nella norma sono tenuti a inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati per la dichiarazione dei redditi precompilata (ai sensi del decreto legislativo n. 175/2014), ma non a emettere fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio, evitando così il rischio di violazione della privacy dei pazienti.
I medici e gli altri professionisti sanitari dovranno continuare a rilasciare ai pazienti la fattura cartacea oppure inviarla in qualsiasi formato elettronico (PDF via e-mail), a condizione che non passi attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).
Tuttavia, resta in vigore l’obbligo di emettere la fattura elettronica e ad inoltrarla tramite SdI se il committente non è una persona fisica (ad esempio, aziende o enti pubblici).
Si ricorda, infatti, che il divieto opera esclusivamente nell’ambito delle prestazioni a provati e non nei rapporti B2B. Tuttavia, anche in questo caso, qualora le prestazioni sanitarie siano rese nei confronti di persone fisiche, ma imputate a soggetti passivi diversi (che se ne fanno carico), i nominativi dei pazienti non vanno inseriti in fattura (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 24.7.2019 n. 307 e FAQ Agenzia delle Entrate 19.7.2019 n. 73).
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